Fotovoltaico sul tetto
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A chi conviene
Quando non sussistono particolari problematiche costruttive e si hanno consumi di energia elettrica nella media, l’installazione di un impianto fotovoltaico è un'operazione sicuramente vantaggiosa.
I tempi di rientro dell’investimento sono in genere molto brevi, soprattutto se si usufruisce dei benefici fiscali (detrazione del 50%, deduzioni e super-ammortamento).
Quanto produce
Un solo kWp di fotovoltaico, che occupa circa 6,3 metri quadrati, in Sardegna può produrre sino a kWh 1.600.
Convenzionalmente nei calcolare la produciblità alle nostre latitudini si indica in kWh 1.400 la producibilità media di un impianto da un kWp.
Fotovoltaico obbligatorio
A prescindere dai consumi, il ricorso alle fonti rinnovabili è oggi obbligatorio per gli edifici di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione rilevante, difatti il d.lgs n.28 del 03 marzo 2011, all’articolo 11, prevede l‘obbligo di installazione di sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili.
Per “edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante”, si intende un edificio esistente, avente superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro oppure un edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria.
L’obbligo d’impiego di fonti rinnovabili riguarda :
1. energia termica
gli impianti di produzione di energia termica attraverso l'impiego di fonti rinnovabili devono essere progettati e realizzati in modo da garantire, contemporaneamente, il rispetto delle seguenti coperture di fabbisogno termico:- 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria- 50% (35% sino al 31.12.17) per il riscaldamento e il raffrescamento
Gli obblighi non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi o impianti per la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento.
Gli obblighi decadono nel caso nel caso in cui il fabbricato sia allacciato ad una rete di teleriscaldamento, in grado di coprire l’intero fabbisogno di calore necessario ad uso riscaldamento / acqua calda sanitaria.
2 . Gli impianti di produzione di energia elettrica (normalmente il fotovoltaico), che devono obbligatoriamente essere installati sopra o nelle pertinenze dell’edificio, devono avere una potenza nominale, misurata in kW, data dal rapporto tra la superficie in pianta dell’edificio (misurata al livello del terreno) [mq] e un coefficiente K [mq/kW] che assume i seguenti valori :
K=80 quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
K=65 quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
K=50 quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è rilasciato dal 1° gennaio 2017.
Prendendo ad esempio un fabbricato con una superficie in pianta di 100 mq, che ha presentato il premesso di costruire nel 2016, ha l’obbligo di installare un impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 100/65 = 1,54 kW.
Quota che si riesce a raggiungere con l’installazione (per esempio) di 13 moduli fotovoltaici da 250 Wp ciascuno (taglia di facile reperimento sul mercato).
Supponendo l’ingombro standard di 1.6 mq a pannello (approssimativamente 1,00 x 1,60 mt.) potremmo calcolare facilmente che sulla copertura avremmo bisogno di circa 21 metri quadrati.