La Sardegna va contro le rinnovabili

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La Sardegna va contro le rinnovabili

S.C.I.P. Energy Solution Cagliari fotovoltaico Sardegna, solare
Pubblicato da Ignazio in Fotovoltaico · 12 Settembre 2017
Tags: RinnovabiliSardegnaLeggeregionale11
La Sardegna con la legge Regionale n. 11 del 3 luglio 2017 avrebbe potuto recepire la liberalizzazione sancita a livello nazionale in materia di FER in edilizia, ma al contrario la semplice installazione sugli edifici di impianti fotovoltaici, solari termici e pompe di calore è assoggettate a più stringenti titoli abilitativi, disattendendo la disciplina nazionale.


La Sardegna con la legge Regionale n. 11 del 3 luglio 2017 doveva recepire la liberalizzazione in materia di edilizia, definita a livello nazionale con il D.Lgs 222/2016.

Tuttavia gli effetti di questa legge regionale non solo sono difformi, ma addirittura divergenti dalla normativa nazionale.

In particolare, l’art. 9 della L.R. 11/2017, nel riscrivere l’art. 15 della L.R. 23/1985 (interventi di edilizia libera), non ha mutuato le liberalizzazioni ora sancite dall’art. 6 del DPR 380/2001 (TUED), introdotte dall’art. 3 del Dlg. 222/2016.

Quindi in Sardegna risultano assoggettate a ben più stringenti titoli abilitativi la semplice installazione di impianti fotovoltaici sugli edifici, gli impianti solari termici, le pompe di calore, eccetera, interventi che devono essere liberi a livello nazionale.

QualEnergia.it ha deciso di pubblicare un intervento di analisi normativa di una società sarda che opera nel settore delle rinnovabili che spiega come l’attuale sistema abilitativo regionale sia in contrasto con le norme nazionali e, secondo il parere della società, disattendendo specifiche disposizioni normative che imporrebbero il recepimento delle liberalizzazioni.

Il documento (scaricabile qui sotto) affronta la questione nei due capitoli dedicati alla disciplina dei titoli abilitativi e alle norme sull’edilizia libera, oltre che da un breve richiamo alla classificazione degli impianti fotovoltaici sugli edifici.

Al momento, dunque, in Sardegna resta inspiegabilmente vigente l’applicazione del vecchio regime edilizio ordinario per gli interventi di installazione dei seguenti impianti (CFR: DPR 380/2001, TUED, art. 6, comma 1:
1. lettera a-bis) – pompe di calore aria-aria sino a 12 kW;
2. lettera e-quater) – pannelli solari termici e impianti fotovoltaici sugli edifici.
In Sardegna si manterrebbe di fatto quindi la procedura di abilitazione ordinaria, e pertanto non è possibile utilizzare il semplice modello unico visto che il precedente iter amministrativo semplificato è stato sostituito con quello SUAPE che prevede una procedura informatica con firma digitale, rendendosi pertanto necessario, nella pluralità dei casi, l’intervento di un tecnico o di un delegato (in possesso di firma digitale) con idonea preparazione sulle pratiche informatizzate.

Della diversità procedimentale e abilitativa che emerge, si evidenziano, inoltre, le seguenti criticità:
1. disattende l’art. 5 del D.Lgs. 222/2015 che prevede l’obbligo, per le Regioni, di rispettare i livelli di semplificazione e le garanzie ivi previste;
2. non è conforme ai “principi del diritto dell’Unione europea relativi all’accesso alle attività di servizi e dei principi di ragionevolezza e proporzionalità…” di cui alla direttiva UE 2006/123/CE;
3. contravviene a quanto indicato all’art. 14 D.Lgs. 59/2010 giacché i “regimi autorizzatori possono essere istituiti o mantenuti solo se giustificati da motivi imperativi di interesse generale, nel rispetto dei principi di non discriminazione, di proporzionalità”;
non persegue “Con riferimento 4. alla materia edilizia, al fine di garantire omogeneità di regime giuridico in tutto il territorio nazionale”, i principi ispiratori del D.lgs. 222/2016, c.d. Decreto Madia”;
5. elude l’attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili;
6. non provvede alle finalità del D.Lgs. 28/2011, posto che non vengono “garantite speciali procedure amministrative semplificate, accelerate, proporzionate e adeguate”, resesi necessarie a seguito delle semplificazioni adottate a livello nazionale.



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