Chiarimenti Agenzia entrate su aliquote di ammortamento degli impianti fotovoltaici
costo impianto fotovoltaico
Importante novità nella circolare 4/e-2017 per le aziende che hanno installato un impianto fotovoltaico.
L'aliquota di ammortamento per gli impianti che non costituiscono "centrali fotovoltaiche" è stata ora fissata nel 9% annuo e non più del 4% come precedentemente affermato dalla circolare 36/2-2012.
La rideterminazione dell'aliquota, oltre a consentire un ben più rapido ammortamenrto dei costi di'impianto gia sostenuti, consente ai nuovi impianti di beneficiare del cosidetto superammortamento del 140%.
Rimando all'articolo di infobuildenergia per i dettagli.
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Ministero dello Sviluppo Economico e Agenzia delle Entrate hanno pubblicato la circolare n. 4/E con utili chiarimenti sulle misure fiscali avviate per dare sostegno all’ammodernamento delle imprese e alla loro trasformazione tecnologica e digitale verso lo sviluppo dell’Industria 4.0.
Il documento chiarisce per quali categorie di beni scattano i bonus super e iper ammortamento, quali sono i termini temporali di riferimento e le scadenze.
In particolare, la Legge di Bilancio 2017 ha previsto la proroga del super ammortamento e ha introdotto l’iper ammortamento, una maggiorazione del 150% del costo di acquisizione di determinati beni per la trasformazione dell’impresa in chiave tecnologica e digitale 4.0 ai fini della deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. Nella circolare, inoltre, vengono fornite indicazioni sull’ulteriore maggiorazione del 40% sul costo di acquisto di beni strumentali immateriali (tra cui, alcuni software, sistemi IT e attività di system integration), prevista sempre dalla Legge di Bilancio per i soggetti che beneficiano già dell’iper ammortamento.
Il paragrafo 9 della circolare riguarda il Super ammortamento degli impianti fotovoltaici ed eolici e stabilisce che i contribuenti possano fruire del super ammortamento, qualora ve ne siano i presupposti, sulle componenti impiantistiche, tra cui i pannelli fotovoltaici, delle centrali fotovoltaiche ed eoliche in quanto tali componenti non rientrano nelle ipotesi di esclusione previste dall’articolo 1, comma 93, della legge di stabilità 2016 (investimenti in fabbricati e costruzioni o in beni materiali strumentali che hanno coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%). A tali componenti è applicabile l’aliquota di ammortamento fiscale del 9 per cento prevista dalla circolare n. 36/E per i beni mobili.
Restano ammortizzabili all’aliquota del 4% i costi relativi alle componenti immobiliari delle centrali fotovoltaiche ed eoliche.
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